(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                     speciale del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rimborso spese
 
  1.  Per  le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza
effettiva ad una o piu' riunioni di organismi istituzionali e per  un
massimo  di  20  presenze  mensili,  ai  Consiglieri  regionali viene
corrisposta una indennita' di presenza di  L.  200.000,  incrementata
dal  1  gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei
prezzi al consumo per operai  ed  impiegati  determinatosi  nell'anno
precedente, secondo le rilevazioni Istat, ed un rimborso chilometrico
ragguagliato  ad  un quinto del costo di benzina super sulla base del
doppio della distanza tra il luogo di residenza e/o  domicilio  e  le
sedi istituzionali in cui sono chiamati a svolgere le loro funzioni.
  2.  I  Consiglieri  con residenza e/o domicilio nelle citta' ove si
svolgono le riunioni degli organismi  istituzionali,  nonche'  quelli
che  usufruiscono  in  via  permanente di autovetture di servizio non
ricevono il rimborso chilometrico.
  3. Per le spese sostenute in relazione ad altre attivita'  connesse
all'espletamento  del  mandato,  ai Consiglieri regionali e' altresi'
corrisposto un rimborso forfettario mensile costituito da  una  quota
equivalente  alla  indennita' di presenza ed al rimborso chilometrico
relativo a otto giorni di presenza, calcolati come nel comma 1, e  da
una   quota  corrispondente  alla  percorrenza  di  1500  chilometri,
calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto  del  prezzo  di  un
litro di benzina super, rilevabili il 1 giorno di ciascun mese.
  4.  Per  il  rimborso  chilometrico,  di  cui  al precedente comma,
connesso agli otto giorni di presenza, viene  conteggiato  il  doppio
della  distanza  tra  il  luogo  di  residenza  e/o  domicilio  ed il
Capoluogo della Regione.
  5. Si intendono organismi istituzionali  per  le  cui  riunioni  e'
prevista  l'indennita'  ed  il  rimborso,  di  cui  al  comma  1,  il
Consiglio, la Giunta,  l'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio,  le
Commissioni  consiliari  permanenti,  speciali  e  di  inchiesta,  la
Conferenza dei Capigruppo, la Giunta per il  Regolamento,  la  Giunta
per  le  Elezioni  ed  ogni altro organismo formalmente costituito ed
interno alla Giunta ed al Consiglio regionale.